I presidi della Sardegna, come fu notato in altro luogo, non più dopo tali ordinazioni giudicarono senza appello o colla dipendenza dal prefetto della città di Roma; ma dalle loro sentenze lecito fu ai provinciali l'appellare al prefetto pretorio dell'Italia, col di cui giudizio avea termine ogni controversia. E qui è anche da rammentare che incominciando dal tempo della profusa cittadinanza romana sotto Caracalla, non più coll'editto perpetuo d'Adriano o di Marco dovettero esser regolate le decisioni dei presidi, ma colle disposizioni dei codici Gregoriano ed Ermogeniano e colle dottrine dei celebri giureconsulti di Roma, fino a che il famoso codice di Teodosio il Giovine acquistò l'autorità la più rispettabile anche nelle provincie dell'Occidente non comprese nel di lui impero.
Da questo codice perciò e da quello di Giustiniano trarsi potrebbero le più ampie notizie sulle ulteriori variazioni occorse nell'amministrazione provinciale, se lecito fosse nello scrivere perder di vista la natura dell'opera. Nondimeno tre ordinamenti non possono passarsi sotto silenzio, i quali manifestano quanto a quei tempi chiara fosse la scienza delle cose di stato. Uno si è che a quei stessi presidi delle provincie i quali aveano l'autorità di condannare all'ultimo supplizio, il dritto non spettasse d'imporre gravi ammende o di punire alcuno coll'esiglio, riserbandosi tali giudizi al prefetto del pretorio [338] : legge questa, che da una perfetta conoscenza deriva del cuore umano proclive ad abusare delle moderate facoltà, aborrente per natura le oppressioni estreme.
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