E questi recatosi a tal uopo in Oristano, ponendo mente ad un tempo agli interessi del suo comune ed all'ottenimento della pace, la metà delle entrate della provincia riserbava alla repubblica; ed ai due contendenti concedeva il restante infino a che i debiti contratti in quel giudicato verso i Genovesi fossero soddisfatti. Nel mentre che, affine di far rispettare maggiormente quelle condizioni dell'arbitrato, teneva in sua podestà le rocche tutte di quella terra. Nell'esercizio poi della suprema giurisdizione eguali riconosceva quel compromissario i diritti dei due contendenti, dichiarando essere ad ambi comune l'autorità di conoscere di tutte le ragioni o misfatti dei loro sudditi se uniti si trovassero nello stesso luogo; essere comuni ad ambidue i frutti di tali giudizi se uno di essi fosse assente. Antivedeva infine il consolo il caso in cui Pietro venisse a trapassare senza discendenza legittima, ed allora ad Ugone ed alla di lui famiglia assicurava la successione nell'intiero giudicato [799] .
Si rende manifesto per mezzo di tal monumento che i diritti del figliuolo di Ugone, in età assai tenera, esser non poteano acquistati da lui, ma doveano essere stati a lui trasmessi dall'Ugone padre. Ed argomento certo si ha quindi che il primo Ugone di Basso (quantunque delle di lui ragioni ad una porzione di sovranità in Arborea resti in oscuro l'origine) [800 ] dovette esser associato nel regno di Pietro; oppure, se anche in lui si verificò la nota massima che duo non cape il soglio", devesi tener per fermo che i diritti di Ugone a quella partecipazione di sovranità, abbenché disputati dal collega suo, grandemente erano riconosciuti ed accreditati; giacché anche dopo la di lui morte tanto valsero da rendere necessaria nel compromesso la divisione eguale d'ogni onore e d'ogni emolumento fra i due competitori.
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