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      Meritano primieramente attenta considerazione le leggi politiche. Per queste viene a chiarirsi che la somma dell'imperio risiedeva in un consiglio chiamato Maggiore; che da questo dipendeva lo stesso podestà in alcuni casi; che l'autorità legislativa si esercitava ordinariamente dal medesimo consiglio, riserbati al podestà quei bandi che erano dipendenti dagli avvenimenti repentini; e che dal consiglio dipendeva l'amministrazione delle entrate del comune e la concessione di tutti i pubblici uffizi. Era questo maggior consiglio composto di cento cittadini, e rinnovellavansi i mancanti col voto della maggioranza dei consiglieri. Ma siccome la raunata di tante persone non poteasi ottenere così frequentemente come facea mestieri, sedici consiglieri rappresentanti i quattro quartieri della città traevansi a sorte di tempo in tempo, i quali col nome di anziani erano investiti di speciale potere per le bisogne quotidiane.
      Il potere giudiziario e l'eseguimento delle leggi appartenevano al podestà; il quale era assistito da un collega chiamato anche cavaliere, da uno scrivano del comune e da una forza armata che facesse rispettare i suoi atti. Eleggevasi il podestà per le convenzioni stipulate con Genova fra i cittadini di questa repubblica; ed in ciò serbavasi la savia consuetudine di molte altre città d'Italia, le quali stimavano esser meno traboccanti nelle mani d'uno straniero le bilancie della giustizia. Ma se grandi ed estese erano le facoltà di quel maestrato primario, grandi erano eziandio le cautele adoperate per frenare ogni di lui arbitrio.


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Storia di Sardegna
di Giuseppe Manno
pagine 1187

   





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