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      I più severi giuramenti lo costringevano a rispettare nelle sue decisioni ed in ogni sua opera gli Statuti del comune; il diritto che gli competeva di convocare il consiglio maggiore nei casi d'importanza era dipendente dall'avviso degli anziani; gli si chiudeva una via al parzialeggiare, vietando con rigorose pene agli amministratori delle terre suggette di fare al podestà verun presente; allo stesso fine si stanziava che le provvisioni per le straordinarie benemerenze dei podestà, non mai si dessero al podestà attuale; acciò il comune si liberasse dall'onta di blandire coi doni il suo magistrato e si evitasse ad un tempo il pericolo di abbonacciarlo inver coloro che motori comparissero di quelle ordinazioni. Nel tempo medesimo affinché i podestà stessero lontani da ogni svagamento di privati lucri, era loro negata ogni maniera di traffico; ed acciò fra il giudice ed i popolani non mai surgesse l'occasione di private vendette, proibivasi al podestà di porre le mani addosso a qualunque cittadino ed ai di lui famigliari d'intervenire in qualunque accusa. Nel mentre che d'altra parte altamente si vendicavano le ingiurie fatte contro alle persone dei pubblici uffiziali con pene del doppio maggiori delle ordinarie. Si facea infine provvisione a temperare la soverchia famigliarità fra il podestà ed i popolani; non permettendoglisi di sedere a mensa comune con private persone, eccetto nelle maggiori solennità. E se ad impedire gli abusi non bastavano le cautele legali, venivano in soccorso le legali punizioni; trovandosi suggetti i podestà al pari degli altri uffiziali giudiziarii ad un solenne e periodico sindacato avanti agli otto sindachi del comune; nel quale giudizio, siccome erano riserbati i premii pel buon risultamento, così l'obbligo di render indenne qualunque persona lesa seguiva la condanna.


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Storia di Sardegna
di Giuseppe Manno
pagine 1187

   





Statuti