Nelle leggi penali di quel codice, allorché pei gradi diversi dei maleficii si stabiliscono i gradi diversi delle punizioni, si trova frequentemente una eccezione a favore delle femmine, la quale merita di non passare inosservata. Così dopo che si determinarono le multe per le varie maniere di ferite, venendosi a trattare delle femmine le quali ferissero altre femmine, la condanna vedesi nella sua proporzione sempre minore. Così, sebbene grave fosse la multa minacciata contro a colui che recidesse le treccie ad una donna o che in altro modo la svillaneggiasse, leggiera si assegna la pena contro a colei che rea si chiarisse di eguali ingiurie. Queste distinzioni non d'altra cagione poterono procedere salvo dal massimo dei principii della filosofia criminale, che colla misura del dolo ragguaglia quella del reato. Laonde io giudico aver creduto quei legislatori essere nelle femmine in quei casi minore la deliberazione perché maggiore è l'irascibilità; e le passioni essere più scusabili dove la tempera degli animi è per natura meno resistente. La qual sentenza se accettata senza restrizione può esser occasione di novelli erramenti in questa parte della giurisprudenza che di tutte le altre è ancora oggidì la più lontana dalla perfezione, pure ha tali radici nel cuor dell'uomo, che io mi confido non sia per esser trascorso senza meditazione il cenno qui datone.
Un altro raggio di filosofia criminale rifulge in quel codice per chi fassi ad osservare che i delitti non vi si considerano tanto come un'offesa privata, quanto come un turbamento dell'ordine pubblico; e perciò non dall'accusa altrui si fa dipendere il giudizio, ma dall'ufficio del giudice.
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