Allo stesso principio si deve anche riferire l'ordinamento fatto per serbarsi indenne a costo del comune colui che fosse dannificato o dirubato nelle circostanze di Sassari; dove la pubblica autorità, confidandosi di poter difficultare o chiarire i misfatti, a suo carico assumeva quella soddisfazione. Stabilimento questo, che essendo stato poscia regolato più ampiamente, verrà da me in altro luogo rammentato. Manifestasi infine nelle leggi sassaresi la vera prudenza della ragion criminale, cioè la prevenzione dei misfatti. Fra le provvisioni indirizzate a scopo sì salutare io annovero l'ordinamento delle guardie formate a vicenda da tutti i cittadini ed obbligate ad andare di notte circondando la terra; il divieto a chiunque di trarre armato dove si ode scompiglio, salvo per comandamento del podestà e per suono di campana a storno; la proibizione del portar indosso armi micidiali; l'abolizione delle finte disfide; il freno imposto al libero vagare nella notte; la legge del non doversi turbare da nissuno la pace domestica dei cittadini nelle ore della quiete; la pena stabilita contro ai giuocatori della zara; ed altre ordinazioni siffatte, le quali ben dimostrano che il pensiero della pubblica tranquillità era nella mente di quei legislatori illuminato dalla conoscenza dei mezzi più acconci ad ottenerla.
Troppo lungi ne menerebbe il sunto delle molte leggi di quel codice attenenti ai doveri degli altri pubblici uffiziali, all'esercizio fedele di tutte le arti e mestieri, all'annona, all'agricoltura, alle materie edilizie, alle pubbliche vie ed altre cose di comune interesse; nelle quali se quei legislatori non sopravanzarono le massime del tempo, non omisero veruna delle migliori.
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Sassari
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