In luogo di ciò io darò un cenno di quelle prescrizioni che furono indiritte ad aitare la debolezza, salvare il pudore, o bandire l'ozio delle femmine. Suggetto questo, che nella legislazione dei popoli meridionali agitati da passioni più fervide e meno arrendevoli a compassionare le fralezze femminili, seguita quasi sempre quella che suole appellarsi influenza del clima. Già vidimo aver i legislatori sassaresi attribuito alle femmine una men perfetta deliberazione nei malefizii. Lo stesso principio fu applicato ancora all'esercizio dei diritti civili; poiché nel massimo di questi diritti, cioè nell'ordinazione dei testamenti, non altrimenti si permise alle donne la dichiarazione dell'ultima loro volontà, salvo alla presenza del padre o di due dei più prossimi congiunti, od almeno di due persone assennate e confidenti; quasi come a leggieri giudizi fossero elleno per trascorrere, se contenute non erano dal rispetto inspirato da grave ed autorevole persona. Vidimo eziandio la grave pena minacciata contro agli offensori violenti del pudore delle maritate. Ma non bastavano queste e le altre leggi severe pubblicate contro ai diversi gradi e le diverse reità d'un misfatto sempre punito e sempre ripullulante; saviamente pertanto vollero quei legislatori adoperare le cautele della prevenzione. Perciò fu proibita qualunque raunata notturna anche nelle chiese nelle quali si solennizzava nottetempo qualche festa. Perciò fu stabilita in ciascuna settimana una distinzione di giorni per l'accesso ai pubblici bagni dei maschi e delle femmine con pene talmente rigide che ben si conosce non aver punto i coloni turritani ereditato dagli antichi loro padri romani la tolleranza da questi qualche volta manifestata nei famosi e violati conventicoli della dea Bona.
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Bona
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