Li sei abilitatori nominati per una metà dal presidente e per l'altra dagli stamenti ebbero l'incarico di riconoscere la validità dei titoli delle persone di nuovo intervenute al parlamento. Ai diciotto provvisori scelti anche in parte dal presidente fu commesso l'ufficio di sentenziare sopra qualunque angheria venisse ad esser imputata agli uffiziali regii o per dinunzia degli stamenti, o per querela di qualunque individuo. Ai sedici trattatori eletti in modo consimile spettò l'economia delle spese e la ripartigione equa dei tributi, che dal parlamento si doveano offerire. E fra questi uffiziali reputaronsi sempre di maggior conto i provvisori, o giudici; perciocché quando dopo il proclama con cui s'invitarono i danneggiati a presentare le loro doglianze, ebbe luogo qualche richiamo, non mai si passò a conchiudere i maggiori negozi dell'assemblea prima che si fosse pronunziato sulla giustizia od ingiustizia delle querele.
Quei maggiori negozi furono poscia l'offerta o rinnovazione dell'anno donativo (ché con tal nome si distingue il principale tributo pagato dal regno a pro del tesoro); e l'impetrazione di quelle grazie che la necessità dei tempi o delle persone ricercò; le quali, se accolte furono dai sovrani, acquistarono in tal maniera tutto il valore di una legge solenne. A qual uopo siccome per la vicenda delle discussioni si consumò maggior tempo, si prorogò anche dal presidente la congrega; infino a quando, conchiusa colla maggioranza dei voti in ciascheduno stamento la trattazione d'ogni affare; scritti gli atti dei concili; e destinati i messaggieri, che li rassegnassero a mani del re, si poté in un'altra solenne tornata dell'intiero parlamento al cospetto del presidente, soddisfare all'atto principale dell'adunanza; cioè all'offerta da farsi dai primi di ciascun stamento del periodico tributo [1144] .
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