E giacché dei primi passi fatti per scindere in due parti lo stamento militare io ragionai, converrà anche che ragunando in questo luogo le notizie appartenenti ai tempi posteriori, io soggiunga essersi nei succeduti parlamenti rinovellato con espedienti indiretti il tentativo per conseguire l'accoglimento di quella proposizione [1223] . Senza considerare che la doppia unione disnaturava uno statuto pel quale la congrega universale dei membri dello stamento si privilegiava, e non già alcun individuo; che l'assemblea era legittima in un sol luogo perché uno solo è lo stamento; che il luogo dalle leggi di don Alfonso, dalla consuetudine, dalla dignità stessa determinato, era nella capitale, dove il seggio ordinario era dei rappresentanti del sovrano; che le comunicazioni per via di scrittura, colle quali si confidava di poter mescolare i voti delle due adunanze, non poteano sopperire ai vantaggi di una verbale discussione; che l'intento infine di capovolgere con quella strana dimanda l'ordine intiero delle cose, misurato era più col desiderio di satisfare ad una rivalità municipale, che colla ragione. Tuttavia tornò infruttuosa la continuata competenza, quantunque gli innovatori avessero a loro profitto quello che nei corpi deliberanti a maggioranza di voti appellasi valore numerico; poiché i sovrani ponendo mente all'opinione la più giusta, e non a quella di cui si contavano più seguaci, intatta sempre vollero serbare l'antica legge; e con varie prammatiche non solamente la confermarono, ma di debolezza ancora accagionarono quei viceré che in qualche occorrenza non seppero governarsi con accorgimento a fronte di coloro che rimesso non aveano l'animo di violare le prese deliberazioni [1224] .
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Alfonso
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