E mercé dell'appello alla Reale Udienza stabilito per le cause fiscali, i negozi contenziosi d'ogni maniera ebbero un corso separato ma uno sbocco comune [1356] .
Dopo questo provvedimento l'unità della giurisdizione generale dei viceré nelle cose del civile reggimento dei popoli non fu più rotta. Le sole cose ecclesiastiche continuarono come per lo avanti ad esser governate colla norma delle leggi canoniche. Ma talmente erano chiare le deliberazioni prese infino dai primi tempi della monarchia, perché nissun dubbio s'innalzasse circa ai confini delle due podestà, che se non mancarono in Sardegna qualche volta i conflitti di giurisdizione, molto più rari vi furono che altrove; dappoiché, estesasi alla Sardegna la concordia in tal proposito conchiusa fra la regina Eleonora, governatrice generale degli stati a nome del suo consorte don Pietro, ed il cardinale Comengie, delegato della sede apostolica, si ebbe una regola più certa di procedere pei casi in quella convenzione spiegati, ed una maniera agevole di decisione pei casi non bastantemente definiti, mercé dello stabilimento di un tribunale chiamato delle Contenzioni, e creato entro l'isola dall'autorità pontificia e regia per dirimere tutte le controversie future. Per la qual cosa se nell'esercizio ordinario dell'autorità ecclesiastica giudiziale conceduto fu ai Sardi, come in altro luogo notai [1357] , il privilegio di avere nel regno un tribunale per le appellazioni, anche nelle straordinarie discussioni che poteano derivare dal confronto delle leggi civili e canoniche godettero di un eguale vantaggio [1358] .
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