Tanta è la saviezza di queste leggi, che minore d'assai comparirà nel confronto il difetto principale che nelle ordinazioni appartenenti all'autorità viceregia mi parve di poter notare. Consiste questo difetto nel rigoroso periodo del termine triennale prescritto pel governo dei viceré; periodo rispettato con tanto scrupolo che per un giorno solo non era permesso loro l'esercitare lo scaduto potere; e privati uomini restar doveano nel paese da essi governato insino a quando le fortune del mare permettessero di partirsene. Forse era già troppo limitato quel tempo per un comando di così alta importanza; nel quale non era dato ai viceré il poter nel primo anno preparare grandi provvedimenti pel secondo, senza che la previdenza del prossimo abbandono introducesse nel loro animo quell'indifferenza con cui si guardano le cose delle quali è vietato cogliere il frutto; o quello scoraggiamento con cui si trattano i negozi dei quali è negato il finale indirizzamento. Ad ogni modo quella sospensione repentina nuovi inconvenienti aggiugneva al danno della breve durata. Rimediavano, è vero, a tal inconveniente i sovrani con dare speciali incarichi di presidenza del regno; e se mancava la speciale provvisione sopperiva la legge generale, la quale trasferiva colla presidenza l'esercizio dell'impero al governatore ed alla Reale Udienza [1364] . Ma questi uffizi di governatore non sempre erano riempiuti da persone che all'altezza potessero sorgere delle incumbenze viceregie. Conferivansi tali cariche per lo più a vita; talvolta diventavano anche ereditarie, ed il governatore era un fanciullo [1365] . Il magistrato poi trovava in se stesso in quei momenti l'ostacolo al felice andamento dei pubblici affari; perché è proprio dei corpi numerosi il consigliare saviamente, l'agire fiaccamente.
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Reale Udienza
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