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      Ed in quei tempi disastrosi nei quali, come dissi, le leggi od erano mute, o non erano eseguite, tal cosa non si potea ragionevolmente sperare. Fu adunque fausta per quei numerosi abitanti delle terre feudali l'ampliazione e consolidamento che ricevette l'autorità viceregia prima colla cessazione delle contenzioni civili, e poscia colla erezione del tribunale supremo. Il potere allora rifluì colà donde erasi dipartito, e la giurisdizione dei signori, governata da savie leggi nel periodo del suo esercizio, stretta fu anche dal diritto, del quale ciascuno poteasi prevalere utilmente, di richiamarsi avanti ai tribunali del re di qualunque ingiustizia od obblio dei delegati dei baroni. La nostra giurisprudenza feudale si resse dopo quel tempo con massime più estese mercé dei nuovi ordinamenti dei sovrani e delle richieste dei parlamenti [1372] . Onde i nostri codici riboccano di saggi ordinamenti indirizzati tutti a pareggiare nella speranza di protezione e nell'esercizio delle ragioni civili gli uomini delle terre feudali a quelli delle terre regie.
      A questi paterni provvedimenti si dee in gran parte riferire se dopo la stabilità del dominio aragonese in Sardegna non più sentissi colà risuonare l'odioso nome di schiavo, che sì di frequente incontrasi nelle memorie dei tempi anteriori; e della cui abolizione sono indubitati i risultamenti, incerta l'età. Anzi s'è lecito in una materia poco suscettiva di rischiaramento per difetto di monumenti, gir oltre con le conghietture, forse senza l'introduzione nell'isola del dominio feudale la condizione degli antichi schiavi migliorata sarebbesi con minor prontezza.


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Storia di Sardegna
di Giuseppe Manno
pagine 1187

   





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