Tale si è la legge, che a nissuno sia lecito il ministrare il proprio uffizio per mezzo altrui [1373] ; che i pubblici uffiziali diano malleveria prima di esercitare una carica giudiziaria, onde guarentire all'occorrenza i danni dei gravati [1374] ; che a ciascuno di essi corra l'obbligo di prosciogliersi in pubblico giudizio di sindacato dalle imputazioni dei popolani allo scadere dell'uffizio [1375] . Tal è pure la legge, per cui si vuole che i posti di giustizia non siano giammai venali [1376] ; giurisprudenza questa di cui i popoli li più inciviliti conobbero, ma non apprezzarono l'importanza. Tale il divieto fatto ai ministri di concorrere ai pubblici incanti [1377] ; di ricevere donativi dai popolani [1378] ; di prender parte in negoziazioni [1379] ; di possedere armenti o greggie [1380] ; la qual ultima prescrizione tendeva ad evitare che negli scontri facili ad insorgere in un paese ove lo stato imperfetto dell'agricoltura rendea sovente nemico il pastore all'agricoltore, uno dei nemici fosse il giudice del luogo. Tale l'obbligo imposto al viceré ed ai maestrati di visitare in ciascheduna settimana le carceri pubbliche [1381] ; affinché l'aspetto di quelli infelici svegliasse maggiormente l'umanità dei giudici. Tale, per tacere di tante altre, era la sollecitudine speciale mostrata dai governanti nel determinare con minutezza a quali persone potessero i maestrati maggiori rendere quei doveri di urbanità sociale [1382] ; i quali se giovano a diffondere la scambievole fratellanza, ingenerano anche talvolta o quella domestichezza che menoma il rispetto, o quella benivoglienza che conduce al parzialeggiare.
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