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      Nella qual cosa se restò a chi succedette il campo di mitigare la legge; dopoché specialmente nel declinar del secolo la corrispondenza de' delitti e delle pene fu rischiarata meglio che mai e meglio che altrove in Italia; non perciò devesi lasciar di notare il benefizio immenso che si sentì nell'abolizione di una giurisprudenza criminale, nella quale non altro mezzo aveasi di sciogliere le frequenti ambiguità che la frequenza dell'arbitrio.
      Al tempo stesso il re indirizzava una grave lettera ai due magistrati del regno [1712] , in cui spiegando partitamente le ragioni della novella legge, istruivali di quanto era loro d'uopo operare per assicurarne il fedele eseguimento. L'indole di questa scrittura non permette che io riferisca tali ordinamenti. Gioverà non pertanto il dar contezza di un solo, che maggiormente pone in evidenza la sollecitudine del monarca. Comandava egli adunque che nel ricorrere il tempo delle due solenni visite che i magistrati devono fare annualmente nelle pubbliche prigioni onde accogliere i richiami o le supplicazioni de' carcerati, si scrivesse un ruolo minuto d'ogni causa e d'ogni reo e si trasmettesse alla corte per esservi esaminato. È facile l'avvisare come per questa periodica disamina e per lo confronto ch'era per farsi fra l'un catalogo e l'altro, dovesse tenersi maggiormente svegliato lo zelo de' magistrati, aggiungendosi all'impulso del proprio dovere il sospetto di sì alta censura. Ebbe perciò ed ha eziandio oggigiorno questo provvedimento la più grande influenza nell'andamento celere e regolato delle cause criminali; e l'avrà sempre quando non s'allenti la vigilanza infino ad ora adoperata per trarne tutto il giovamento.


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Storia di Sardegna
di Giuseppe Manno
pagine 1187

   





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