Decretavansi per ultimo le leggi privilegiate per le franchigie e per la sicurezza de' diritti de' monti; se pure può esser appellato privilegio ciò che tanto largamente risolvesi in benefizio comune.
Tali sono le leggi primiere che per ordine del re si pubblicavano allora in tutta l'isola [1787] ; leggi che hanno in se stesse l'impronta della saviezza e della convenienza ai nostri bisogni. Tuttavia non così vuolsi aver grado al re per tal ragione, come per aver colla fermezza dell'eseguimento conseguito che un provvedimento qual era questo dipendente dallo zelo di moltissime persone, e perciò non così agevole ad esser con egual ventura indirizzato in ogni luogo, non andasse ad aumentare il novero di quelle tante leggi ben avvisate e non messe ad effetto che in ogni paese rammentansi quali monumenti ad un tempo di sapienza e d'inerzia. Già prima di bandirsi la legge il re avea fatto correre ovunque ordini severi perché si restituisse senza indugio a ciascun monte il frumento che doveasi per gli anni preceduti; e la diligenza impiegata fu tale che nel promulgarsi l'ordinamento la maggior parte degli antichi crediti trovavasi già recuperata [1788] . Eguale cura impiegavasi poscia perché ogni comune procedesse speditamente in quel lavorio gratuito, dal quale si aspettava l'accrescimento de' depositi; perché dappertutto fossero edificati i magazzini per la custodia delle biade; perché nell'esercizio de' novelli doveri di ciascun officiale non passasse inosservata alcuna di quelle inobbedienze che dopo un lungo tratto di tempo appellansi consuetudini.
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