Mosso pertanto il re da queste gravi considerazioni, dava una norma diversa alla formazione de' consigli di città ed al surrogamento periodico de' consoli; dichiarava le condizioni necessarie per l'esercizio di quegli offici, i doveri annessivi e le maniere delle deliberazioni; istituiva inoltre in ogni villa un consiglio del comune da eleggersi la prima volta colle voci di tutt'i capi delle famiglie; ordinava il modo con cui le persone scritte nella matricola formata a tal uopo in quella generale adunanza, dovessero progressivamente venire ad esercitare il loro incarico; concedeva agli stessi consigli l'autorità di surrogare perpetuamente in quelle matricole le persone che andassero mancando; spiegava infine le incumbenze del sindaco, de' consiglieri e de' segretari de' comuni.
Questa legge, il cui pregio è così palese che non rilieva punto il ragionarne più a lungo, è l'ultima legge promulgata per noi nel regno di Carlo Emanuele. La salute sua infiacchita per età e per malattie digradavasi giornalmente e faceagli presagire non discosta l'ultima sua ora. Il ministro per cui non leggiera parte di gloria era quella di aver posto il suo senno e il suo nome nelle tante savie leggi infino a quel dì bandite nel regno, occupavasi allora di ordinarle in un solo corpo; unendovi le altre promulgate in addietro dopo la mutazione della signoria. E commessone il lavoro al reggente nel consiglio supremo don Pietro Sanna Lecca, affrettavane poscia la pubblicazione [1827] . Proponevasi egli ancora nello stesso tempo di creare nella capitale novelle istituzioni per soccorso degl'indigenti.
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Carlo Emanuele Pietro Sanna Lecca
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