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      Eccone l'enumerazione: al preside della provincia dovute erano, secondo l'ordinamento di quest'imperatore, venti libbre d'argento, sei guastade, due muli, due cavalli, due vestimenta forensi, due domestiche, una per lo bagno, cento monete d'oro ed un cuoco. Dopo le quali cose l'imperiale decreto contiene la seguente prestanza, che noi, abituati ad altro pudore di costumi, non ardiremmo certamente collocare in tal novero: se i presidi non avessero lor mogli, soggiunge l'imperatore, siano essi forniti d'una concubina, perché, dic'egli, senza ciò non si può stare ". Provvedesi quindi alla restituzione d'ogni cosa dopo il fine dell'amministrazione, ed assennatamente si riduce quest'obbligo ai soli muli, cavalli, vetturali e cuochi; in quanto al rimanente si prescrive abbiano i presidi il vantaggio della ritenzione, qualora bene siansi comportati, ed in caso contrario, il peso di presentare il valore quadruplo; del quale non sempre al certo dovea apparire manifesta l'estimazione per taluna delle prestazioni summentovate.
      [337] Vedi le leggi del Codex Theodosianus, 3 e 4 De poenis, 1 e 2 De temporum cursu et reparationibus denuntiarorum.
      [338] Legge 6 del Corpus iuris civilis, Codex Iustinianus, De modo multarum quae ad iudicibus infiguntur; legge 2, par. 1, del Corpus iuris civilis, Digesta, De poenis.
      [339] Corpus iuris civilis, Codex Iustinianus, Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur.
      [340] Legge 38, Corpus iuris civilis, Digesta, De ritu nuptiarum.


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Storia di Sardegna
di Giuseppe Manno
pagine 1187

   





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