In questa forma furono la prima volta concertati, e dipoi, l'anno 1814, fermati gli accordi finali intorno alle sorti della Liguria.
Correndo il mese di dicembre dell'anno 1813, mentre le truppe del governo britannico stavano per muovere all'assedio di Genova, l'ammiraglio Guglielmo Bentinck ricevette comando dal suo ministero di prendere possesso della città capitale della Liguria in nome del re di Sardegna, quante volte ciò potesse manifestamente effettuarsi col pieno concorso degli abitanti(10). Entrato Bentinck in città, il dì 26 aprile del vegnente anno 1814 faceva pubblicare un proclama in cui così a nome della Gran Bretagna diceva ai Genovesi: "Avendo l'armata di S. M. britannica, sotto il mio comando, cacciati i Francesi dal territorio di Genova, è divenuto necessario di provvedere al mantenimento del buon ordine e governo di questo Stato. Considerando, che il desiderio generale della nazione genovese pare essere di ritornare a quell'antico governo sotto il quale godeva libertà, prosperità e independenza; e considerando altresì che questo desiderio sembra essere conforme ai principii riconosciuti dalle Potenze Alleate, di restituire a tutti i loro antichi diritti e privilegi. Dichiaro: 1.° Che la Costituzione degli Stati genovesi, quale esisteva l'anno 1797, con quelle modificazioni che il voto generale, il pubblico bene e lo spirito dell'originale Costituzione dell'anno 1576 sembrano richiedere, è ristabilita; 2.° Che le modificazioni organiche insieme colla maniera di formare le liste dei cittadini eliggibili e i Consigli minore e maggiore, saranno al più presto possibile pubblicate; 3.° Che il governo provvisorio, consistente in tredici individui e formato in due collegii come prima, sarà immediatamente nominato e durerà in carica fino al 1.° gennaio 1815, quando i due collegii verranno compiuti nel numero prescritto dalla Costituzione; 4.° Che questo governo provvisorio assumerà ed eserciterà i poteri legislativo ed esecutivo dello Stato, e determinerà un sistema temporaneo, o prorogando o modificando le leggi esistenti, ovvero ristabilendo e modificando le antiche nel modo che gli sembrerà espediente per il bene dello Stato e la sicurezza dei cittadini, loro persone e proprietà; 5.° Che due terzi dei Consigli minore e maggiore saranno nominati immediatamente, gli altri saranno eletti a norma della Costituzione, quando le liste dei cittadini eliggibili saranno formate; 6° Ai due Consigli soprannominati i due collegii proporranno, secondo la Costituzione, tutte le misure che crederanno necessarie per l'intiero ristabilimento dell'antica forma di governo.
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