Ricusò Brignole, come si conveniva, di prender parte alle discussioni della sopradetta commissione nella sua pubblica qualità di plenipotenziario di un governo da niuno riconosciuto; ma vi assistette privatamente per dare all'uopo le opportune spiegazioni di cui fosse richiesto, ed ottenere alla sua patria i migliori possibili patti. Il ministro francese Talleyrand, per una mira di politica naturale in chi fosse zelante promotore d'interessi francesi, ingegnavasi di sostenere le ragioni dell'inviato genovese, stimando egli in ogni caso di minor pericolo per la Francia lasciare in propria balìa la Liguria, che vederla unita al regno sardo.
La commissione, rimosse dopo maturo esame siccome inammissibili le dimande dei Genovesi, massime quella della independenza, e manifestata dipoi la intenzione dei collegati, che Genova con tutti i suoi territorii si aggiungesse al Piemonte, regolava da ultimo le basi con cui dovrebbesi effettuare la disegnata unione. Pareggiati i Genovesi in tutto agli altri sudditi di sua maestà sarda; ristabilito il porto franco di Genova coi regolamenti già posti in vigore dall'antico governo; in ciascun circondario d'intendenza dello Stato ligure un consiglio composto di trenta fra i primarii possidenti del luogo, il quale radunerebbesi ogni anno, ed avrebbe il carico di occuparsi dell'amministrazione dei sottoposti Comuni; non potesse il re senza il consenso di tutti i consigli provinciali insieme raccolti, imporre nuove tasse o tributi; sedesse in Genova un tribunale supremo col titolo di senato, ed in tutto si pareggiasse a quelli che sederebbero in Torino, Chambery e Nizza; si conservasse parimente la università di Genova, e godesse degli stessi privilegi che quella di Torino; guarentito il debito pubblico quale esso esisteva legalmente riconosciuto sotto il caduto governo francese; mantenute per tutti i sudditi genovesi abitanti negli Stati di sua maestà sarda le pensioni civili e militari ad essi accordate secondo le leggi e i regolamenti; mantenute ancora alle medesime condizioni le pensioni accordate agli ecclesiastici o agli antichi membri delle case religiose dei due sessi, come anche quelle che sotto il titolo di soccorsi erano state accordate ai nobili genovesi dal governo francese; pigliasse il re di Sardegna il titolo di duca di Genova, e si assumesse una speciale guarentigia dei feudi imperiali; tutti gli Stati della già repubblica di Genova fossero e s'intendessero ora uniti a quelli del re di Sardegna, per essere da lui posseduti in piena sovranità, proprietà ed eredità per ordine di primogenitura mascolina nei due rami della sua casa, cioè il ramo reale, ed il ramo dei principi di Savoia-Carignano, Infine l'articolo 10.° di quell'accordo, non saprei ben dire se per ignoranza o per derisione, portava, che le monete correnti d'oro e d'argento dell'antico Stato di Genova attualmente in corso, sarebbero ricevute nelle casse pubbliche concorrentemente colle monete piemontesi.
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