7. Un atto costituzionale supplementario fisserà ciò che riguarda la minorità, la reggenza, il caso di demenza del sovrano e del principe ereditario, non meno che quello di decadenza dal trono, previsti dalla costituzione.
8. Veruno dei principi o principesse chiamati costituzionalmente a succedere al trono potranno, durante trecento anni a partire dalla promulgazione della costituzione, contrarre matrimonio con nessuno dei principi o principesse delle case regnanti d'Austria, di Francia, di Spagna, e neppure con quelle che hanno regnato a Napoli, in Piemonte, o in altri Stati d'Italia. Tali matrimoni daranno luogo, di pieno diritto alla decadenza, sia dal trono se è di già occupato, sia dalla successione eventuale, e di più all'esclusione durante cinque generazioni dal territorio dell'impero.
9. L'articolo precedente non pregiudica per niente i matrimonii di già contratti prima del 1814; ma in caso di vedovanza, riprende tutta la sua forza.
10. La sovranità risiede nella nazione italiana.
11. Il governo depositario di questa sovranità si compone dell'imperatore, di un Senato e di una camera di rappresentanti eletti dal popolo.
12. La riunione di questi tre poteri concorre alla formazione della legge, alla maggiorità dei voti.
13. Il Senato dell'impero che forma la Camera alta, è alla nomina dell'imperatore, tratto da liste triple dei collegi elettorali, e viene composto di duecento membri, dell'età di anni trenta, possidenti almeno un'entrata netta di trentamila franchi l'anno, in beni stabili situati nel continente dell'impero romano.
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