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      46. Nč il governo costituzionale, nč il dittatore potranno firmar la pace con verun nemico, le di cui armate non avessero prima evacuato il territorio dell'impero romano.
      47. La prima adunanza legislativa avrą luogo a Roma, la seconda a Milano, la terza a Napoli, ciascheduna per tre anni, nello stess'ordine per turno di tre in tre anni.
      48. I ministri non potranno appartenere a veruna delle camere, ma vi dovranno essere intesi.
      49. Nessun cambiamento potrą esser fatto nč proposto alla costituzione, dal momento che questa sarą stata fissata nel corso della prima adunanza, avanti che siano scorsi venti anni partire dal giorno della recognizione dell'impero romano, per parte di tutte le potenze europee. I legislatori non potranno occuparsene che in virtł di un mandato speciale del popolo, ed in seguito di una convocazione straordinaria annunciata per mezzo di un proclama speciale del governo.
      50. Se per estinzione della linea mascolina il trono venisse ad esser occupato da una principessa, il marito di questa non potrą nč comandare le armate, nč intervenire in nessun atto legislativo nč esecutivo. Esso godrą di un appannaggio annuo di due milioni, sua vita natural durante.
      51. La guardia nazionale č la sola Forza armata che potrą esser di servizio nell'intento del palazzo destinato alla rappresentanza nazionale.
      52. La residenza abituale dell'imperatore sarą fissata a Roma.
      53. Verranno stabiliti quattro vicerč, la di cui residenza sarą fissata nelle quattro cittą, Roma eccettuata, le pił popolate d'Italia.


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-Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834
Parte prima 1814-22
di Giuseppe Martini
Tipogr. Elvetica Torino
1850-1852 pagine 496

   





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