54. Il principe Eugenio sarā provvisto delle prime di queste quattro cariche di viceré. Saranno tutte alla nomina dell'imperatore, a sua scelta fra i principi della sua famiglia dell'etā di venticinque anni compiti.
55. Nč il principe ereditario, nč la principessa ereditaria potranno in verun caso esserne provvisti.
56. Queste grandi cariche dell'Impero non potranno giammai supporre l'esistenza di verun potere contrario alla costituzione nč alle leggi dello Stato.
57. Il congresso costituzionale fisserā nella prima adunanza legislativa, col mezzo di leggi organiche costituzionali, ciō che riguarda l'alta corte imperiale, l'accusa ed il giudizio nei casi prefissi dei principi e principesse, dei ministri, senatori, rappresentanti, ec., ec.
58. Tutti gli Italiani essendo uguali in faccia della legge, sono egualmente ammissibili agl'impieghi pubblici, civili e militari.
59. I titoli di nobiltā conferiti da dieci anni in qua, sono i soli conservati; ma essi non conferiscono verun privilegio: i titoli che verranno accordati per l'avvenire per servigi eminenti saranno soggetti alla stessa restrizione.
60. L'iniziativa delle leggi appartiene ugualmente all'imperatore e all'una e all'altra camera.
61. L'istituzione del giurė č dichiarata nazionale e irrevocabile, salvo i poteri transitorii per il caso di dittatura,
62. Le sedute delle camere e dei tribunali sono pubbliche.
63. I deputati che sedevano al corpo legislativo del regno d'Italia, a quello di Napoli ed a quello di Francia, pei dipartimenti italiani riuniti al giā impero francese, formeranno l'anima del futuro corpo legislativo per la prima adunanza del congresso costituente"
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