Pagina (345/496)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Con tutto ciò la violazione si è compita; ma noi adempiendo le parti di storico imparziale e di cittadino amoroso verso la patria comune, narreremo divisatamente le enormità di quella insidiosa macchinazione.
      La legge elettorale, quale la consacrava la costituzione siciliana, era favorevole ai piccoli proprietari della Sicilia; esclusi dalla rappresentanza i pubblici funzionari, meno i ministri, il che lasciava una grande independenza alla Camera dei comuni; al parlamento conferito il diritto dell'iniziativa delle leggi, con che veniva ad esercitare un vero potere legislativo; guarentite da regolamenti stabili e determinati la libertà dello scrivere e dello stampare, e la libertà individuale dei cittadini; i Comuni rappresentati e retti da corpi numerosi e popolarmente eletti, e da magistrati nominati da quegli stessi corpi; colle quali disposizioni godevano essi di una grande libertà nelle elezioni, e di una non minore independenza rispetto all'amministrazione delle proprietà così delle comunali. Da un'altra parte, la sanzione reale libera e non limitata in quanto spetta gli atti deliberati dal parlamento, la facoltà di discioglierlo a piacimento, la Camera dei pari ereditaria, lasciavano tuttavia molta preponderanza al sovrano, il quale non poteva giustamente risentirsi di offesa o di arbitrarie restrizioni imposte alla prerogativa reale. Perchè dunque Ferdinando, senza risguardo alcuno ai sagrifizii due volte fatti dai Siciliani a favor suo, imprese a distruggere la costituzione che li reggeva?


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

-Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834
Parte prima 1814-22
di Giuseppe Martini
Tipogr. Elvetica Torino
1850-1852 pagine 496

   





Sicilia Camera Comuni Camera Ferdinando Siciliani