Ciò quanto ai vescovi ed alle parti più speciali della giurisdizione loro.
Quanto alle altre parti di quella convenzione gli articoli principali furono quest'essi: Le alienazioni dei beni di chiesa fatte nel 99 dal re Ferdinando, e quelle fatte altresì dai due re che seguitarono dopo, per non disturbare con insolite misure la quiete pubblica cui la religione di Cristo ha massimamente per istituto di procacciare e mantenere, essere riconosciute valide dal papa, e niuno degli acquistatori o attuali possessori poter essere ricerco o molestato nel pieno e libero godimento loro; soltanto i non venduti per ora si restituissero; la qualità dei beni non per anco alienati non permettendo che si rimettessero tutte le comunità religiose d'ambi i sessi, tornassesi solamente in vita quel numero che possibil fosse maggiore, e di preferenza quelli si eleggessero fra gli ordini religiosi tanto di uomini che di donne, i quali fanno professione di ammaestrare la gioventù e di predicare la parola divina; i cherici dipendessero dai loro superiori generali residenti in Roma; avesse la chiesa la facoltà di acquistare nuovi possedimenti, e le proprietà sue sacre ed inviolabili si riconoscessero; la infelice condizione dei tempi non consentendo che tutti i monasteri godano immunità ed esenzioni dai pubblici pesi, si graverebbero moderatamente, ed in un'epoca migliore provvederebbe la religiosa carità del principe con larghi e generosi doni al miglior vivere del clero; pagassersi infine a Roma annui ducati napolitani dodicimila da percepirsi sopra le rendite dei vescovadi e delle badie del regno.
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