Facevasi spargere ad arte nel pubblico, non solo che si voleva conservare negli Stati romani il sistema ipotecario quale ve lo avevano insegnato e praticato i Francesi, poichè così facendo, si toglieva ai possessori di scarsi beni la facoltà di prendere a presto grosse somme sopra piccoli fondi con danno sempre dell'ultimo prestatore, ma ben anco migliorare le attribuzioni dei tribunali, rendere independenti dalle perniciose influenze le autorità giudiziarie, e distruggere quest'ultimo residuo della barbarie e dei privilegi antichi. Si abolivano i varii statuti municipali, meno le parti che interessano l'agricoltura, volendosi il potere assolutamente concentrato nelle mani del principe, ma agli interessi dei municipii si provvide al tempo stesso con apposite disposizioni; confermavasi l'abolizione dei fidecommessi nelle province dette di secondo ricuperamento, e dov'era rimasta per qualche tempo sospesa, veniva in guisa a modificarsi, che rimanessero sciolti i beni alienati sotto il cessato dominio di Francia, o passati in altre mani per la morte del gravato; sui beni che non avean patito mutazione, ch'erano stabili, ed ascendevano al valore di 15,000 scudi romani, restasse il vincolo fino alla quarta generazione; potersi pure istituire fide-commessi in beni stabili del valore di 15,000 scudi, e per la stessa durata di quattro generazioni. Aveva già poco prima Pio VII istituita una congregazione con obbligo di esaminare la convenienza del ristabilimento de' conventi e monasteri; fino a qual punto si dovessero ai religiosi d'ambi i sessi restituire i beni non ancora venduti, e come compensarli per quelli che il passato governo di Francia aveva alienati, assegnati in dote a' fedeli, oppure incorporati allo Stato: anche a questo si provvide dipoi coll'inscrivere a compenso somme rilevanti sulla finanza.
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