Pagina (475/496)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      II. Il titolo che noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge, è il seguente:
      FERDINANDO I, per la grazia di Dio, re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec., infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro, ec., ec., gran principe ereditario di Toscana, ec., ec., ecIII. Tutti gli atti ch'emaneranno da noi, o che saranno spediti nel nostro real nome da' funzionarii pubblici nel nostro regno delle Due Sicilie, porteranno nell'intestazione il titolo che abbiamo enunziato nell'articolo precedente.
      IV. Le plenipotenze e patenti che si trovano date a' nostri ambasciatori, ministri ed agenti qualunque presso le potenze estere, saranno immediatamente ritirate, e contraccambiate nel tempo medesimo con altre da spedirsi a tenore dell'articolo secondo.
      V. La successione nel regno delle Due Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge del nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel dì 6 d'ottobre dell'anno 1759.
      VI. Stabiliamo una cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, che sarà sempre nel luogo della nostra ordinaria residenza, e verrà preseduta da uno dei nostri segretari di Stato ministri, il quale avrà il titolo di ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie.
      VII. Si terrà in essa cancelleria generale, il registro ed il deposito di tutte le leggi e decreti che saranno emanati da noi.
      VIII. Il ministro cancelliere apporrà il nostro real suggello a tutte le nostre leggi e decreti, e riconoscerà e contrassegnerà in essi la nostra firma.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

-Storia d'Italia continuata da quella del Botta dall'anno 1814 al 1834
Parte prima 1814-22
di Giuseppe Martini
Tipogr. Elvetica Torino
1850-1852 pagine 496

   





Dio Due Sicilie Gerusalemme Spagna Parma Piacenza Castro Toscana Due Sicilie Due Sicilie Carlo III Napoli Due Sicilie Stato Due Sicilie