Il medesimo sarà incaricato della spedizione di tutte le nostre leggi e decreti a tutte le autorità costituite nel regno delle Due Sicilie, e veglierà per la loro pubblicazione e collezione.
IX. Vi darà inoltre in essa cancelleria generale un consiglio per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato prima di portarsi dai nostri ministri alla nostra sovrana decisione nel nostro consiglio di Stato, e prenderà la nominazione di supremo consiglio di cancelleria. Il ministro cancelliere ne sarà il presidente.
X. Una nostra legge particolare fisserà l'organizzazione interna della cancelleria generale, e determinerà più distintamente le attribuzioni del ministro cancelliere ed il supremo consiglio di cancelleria.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.
Il nostro ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.
Caserta, il dì 8 dicembre 1816.
Firmato FERDINANDO.
Il segretario di Stato
ministro di grazia e giustizia
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