Formando questa la quarta parte della intera popolazione di tutti i nostri reali dominii, il nostro consiglio di Stato sarà composto per una quarta parte di Siciliani, e per le altre tre parti di sudditi degli altri nostri reali dominii. La stessa proporzione sarà osservata per le cariche de' nostri ministri e segretari di Stato, per quelle de' capi della nostra real corte, e per quelle de' nostri rappresentanti ed agenti presso le potenze estere.
III. In vece de' due consultori siciliani che, per concessione del nostro augusto genitore, formavan parte dell'estinta giunta di Sicilia, vi sarà sempre colla stessa proporzione indicata nell'articolo precedente un numero di consiglieri siciliani nel supremo consiglio di cancelleria del regno delle Due Sicilie.
IV. Gl'impieghi della nostra armata di terra e di mare, e quelli della nostra casa reale saranno conferiti promiscuamente a tutti i nostri sudditi di qualsivoglia parte de' nostri reali dominii.
V. Il governo dell'intero regno delle Due Sicilie rimarrà sempre presso di noi. Quando risederemo in Sicilia, lasceremo ne' nostri dominii al di qua del Faro per nostro luogotenente generale un principe reale della nostra famiglia, o un distinto personaggio che sceglieremo tra i nostri sudditi. Se sarà un principe reale, avrà presso di sè uno de' nostri ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza co' ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà inoltre due o più direttori che presederanno a quelle porzioni de' detti ministeri e segreterie di Stato, che giudicheremo necessario di lasciare per lo governo locale di quella parte de' nostri reali dominii Se non sarà un principe reale, il luogotenente avrà egli stesso il carattere di nostro ministro e segretario di Stato, corrisponderà egli stesso co' ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà presso di sè i mentovati due o più direttori per l'oggetto anzidetto.
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