Art. 1.° Una grande quantità de' beni rustici provenienti dalle corporazioni religiose, o altre mani-morte di qualsivoglia specie, che in tutto il territorio della repubblica sono o saranno posti sotto amministrazione del Demanio, verranno nel più breve termine ripartiti in tante porzioni sufficienti alla coltivazione di una o più famiglie del popolo sfornite d'altri mezzi, che le riceveranno in enfiteusi libera e perpetua col solo peso di un discreto canone verso l'amministrazione suddetta, il quale sarà essenzialmente e in ogni tempo redimibile dall'enfiteuta.
Art. 2.° Un regolamento particolare specificherà distintamente il modo di procedere all'attuazione di questa salutare provvidenza.
Art. 3.° Sui fondi urbani altresì, della stessa provenienza e qualità, verranno prese analoghe misure ad oggetto di rendere più comodo e meno dispendioso l'alloggio del povero.
Art. 4.° Rimangono ferme le disposizioni annunciate sulla congrua dotazione del culto, del ministero pastorale dei parrochi e degli stabilimenti di pubblico interesse, sia coi beni in natura, sia col prodotto delle corrisponsioni enfiteutiche, sia con altri mezzi del pubblico, del provinciale e del municipale patrimonio.
I ministri delle finanze e dell'interno sono incaricati, ciascuno rispettivamente, della esecuzione della presente legge.
15 aprile 1849.
V.
Considerando:
Che intento continuo delle instituzioni repubblicane dev'essere un miglioramento progressivo nelle condizioni economiche dei più;
Che il prezzo alto del sale reca offesa all'agricoltura, alla pastorizia, alla pesca, alla mezzana e piccola industria, ai commerci e alla salute del povero;
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Scritti
Politica ed Economia
di Giuseppe Mazzini
Editore Sonzogno Milano pagine 1484 |
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Demanio Rimangono
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