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      Questi votanti compassionevolmente innocenti pronunciarono tumultuariamente contro di me. La Nunziatura Apostolica, alla quale appellai, giudicò quella sentenza mancante affatto del necessario ordine, ma non decise della causa principale. La parte contraria, a tenore de' concordati, dimandò da Roma (senza mia saputa) un giudice delegato, e l'ottenne nel vescovo di N. Questo, dopo molti mesi di maturo e rigoroso esame, pronunciò il dì 30 dello scorso mese a mio favore non constare de matrimonio. Or secondo una costituzione o decreto del felicemente regnante Pontefice non si può procedere allo scioglimento d'un matrimonio senza due sentenze conformi. Tocca presentemente alla parte contraria il dimandar da Roma una nuova delegazione, e se per negligenza o per malizia trascura di dimandarla, dopo un prescritto termine io sono autorizzato alla richiesta. Io non temo la trascuraggine, ma bensì la fraudulenta diligenza de' miei avversari, ed eccone il motivo. Il vicario dell'Arcivescovo di N. dimorante in questa città (ecclesiastico per altro senza eccezione), non so per qual mia disgrazia, parlando come estraneo della mia causa si è mostrato e tuttavia si mostra di sentimento favorevole alla parte contraria: parzialità fin'ora innocente. Allettata da questa notizia, sento che la suddetta contraria mia parte procuri da Roma la seconda delegazione nella persona dell'Eminentissimo signor Cardinale N., da cui la cognizione di questa causa sarebbe senza fallo qui rimessa al suo di sopra nominato e fin'ora parziale Vicario.


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Lettere
Parte seconda
di Pietro Metastasio
Mondadori Editore Milano
1954 pagine 1264

   





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