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      Ella giura all'altare una obbedienza di tutta la vita al marito, e vi è tenuta, per legge, tutta la vita. I casisti diranno che questa obbedienza ha un confine, ch'essa si arresta là dove la donna diverrebbe complice di un delitto, ma si estende a tutto il rimanente. La donna non può far nulla senza il permesso, almeno tacito, del marito. Ella non può acquisire dei beni che per lui; dal punto che ella acquista una proprietà, foss'anche per successione ereditaria, dessa è ipso fatto proprietà di lui. In questo la situazione fatta alla donna dalla legge inglese, è peggio che quella degli schiavi dietro i codici di molti paesi. Nella legge romana per esempio, lo schiavo poteva possedere, in proprio, un piccolo peculio, che gli era fino ad un dato punto guarentito dalla legge pel suo uso esclusivo. Le classi elevate d'Inghilterra hanno dato alle donne dei vantaggi analoghi mediante contratti speciali, che deludono la legge, stipulando per la donna la libera disposizione di date somme. Siccome i sentimenti paterni la vincono nei padri sullo spirito di corpo del loro sesso, un padre preferisce generalmente la figlia al genero, che gli è straniero. I ricchi cercano di sottrarre, con disposizioni ad hoc, in totalità od in parte, i beni patrimoniali della donna alla direzione del marito, ma non riescono a metterli sotto la direzione della donna. Tutto quel che possono ottenere
      è d'impedire al marito di sciuparli; ma il legittimo proprietario è sempre privato del libero uso dei suoi beni.


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La servitù delle donne
di John Stuart Mill
Carabba Editore Lanciano
1932 pagine 161

   





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