«Le leggi del Re Italo», che avevano ancora forza ai tempi di Aristotele, valgono a provare le essenziali istituzioni comuni alle due nazioni. Esse devono aver contenuto norme di pace e di diritto, quelle relative alla milizia e al diritto di dichiarar la guerra, alla potestà dei padri di famiglia, al consesso degli anziani, e alle adunate dei liberi atti alle armi. Il giudizio (crimen, ???????), la pena (poena, ?????), il taglione (talio, ????? ??????), sono concetti greco-italici. La severa legge sui debiti, secondo la quale il debitore garantisce prima di tutto col suo corpo la restituzione del ricevuto, è comune agli Italici e ad esempio agli Eracleoti tarentini. I principî fondamentali della costituzione romana, cioè a dire la potestà regale, il senato e l'assemblea popolare, autorizzata solo a sanzionare o a rigettare le proposte fatte dal re e dal senato, non si trovano in nessun documento più chiaramente espresse che nella relazione d'Aristotele sull'antica costituzione di Creta. E ad ambedue le nazioni sono pure comuni i principî dei consorzi di stato e persino delle unioni di varie stirpi indipendenti (Simmachia, Synoikismos). Questa comunanza nelle idee fondamentali della civiltà ellenica e italica merita tanto maggiore importanza in quanto non si estende anche alle altre razze indo-germaniche; come, ad esempio, l'organizzazione comunale tedesca non deriva dal regno elettivo, a differenza di quella dei Greci e degli Italici. Ma di quanto si differenziassero le civiltà d'Italia e di Grecia, benchè venute dall'istesso ceppo, e come il successivo svolgimento politico dell'una e dell'altra assumesse un carattere proprio e speciale ad ognuna9, lo dimostrerà l'ulteriore sviluppo di questa narrazione.
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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 327 |
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