Era ben conseguente che la cittadinanza, come il sovrano, non partecipassero all'andamento della cosa pubblica. Finchè la pubblica attività non trascende l'esercizio della stabilita costituzione, il potere sovrano e costituzionale non ha alcun motivo di intervenire; sono le leggi che governano, non il legislatore. Diverso è il caso quando è necessario un cambiamento dell'esistente costituzione, o anche soltanto una deviazione dalla medesima in qualche singola applicazione; e allora anche nella costituzione romana tutta la cittadinanza, senza eccezione alcuna interviene.
Come il rapporto legale tra il re ed i sudditi è sanzionato mediante una domanda e risposta verbale, così in ogni atto di sovranità del comune si procede col mezzo d'una interpellanza (rogatio), che il re – ma il re soltanto e nessun altro, nemmeno il suo luogotenente – rivolge ai cittadini, ed alla quale ha già acconsentito la maggioranza delle curie; in questo caso l'assentimento poteva senza alcun dubbio anche venir rifiutato. Perciò presso i Romani, la legge non è, come ora noi l'intendiamo, un ordine trasmesso dal sovrano a tutti i membri della comunità, ma il patto27 conchiuso mediante proposta e risposta tra i poteri costitutivi dello stato.
Questa maniera d'innovata convenzione si verifica legalmente in tutti i casi che escono dalle ordinarie conseguenze del diritto. Secondo l'ordinario processo giuridico ciascuno poteva dare, senza riserva di sorta, la sua proprietà a chi voleva, ma in tal caso doveva rinunciare contemporaneamente alla proprietà stessa, essendo a rigor di legge impossibile di conservare provvisoriamente la proprietà e trasmetterla ad altri soltanto dopo morte, a meno che il comune non glielo concedesse, ciò che era facoltativo non solo ai cittadini raccolti nelle curie, ma anche ai guerrieri sul campo di battaglia.
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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 327 |
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Romani
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