Questa č l'origine dei testamenti.
Sempre secondo l'ordinario processo giuridico, l'uomo libero non puņ nč perdere nč donare il bene inalienabile della libertą e quindi, colui che non č soggetto a padrone, non puņ assoggettarsi ad alcuno come figlio adottivo, a meno che il comune non lo conceda: e questa č l'adozione.
Il diritto di cittadinanza non si puņ acquistare se non per nascita, e non si puņ perdere in alcun modo, a meno che il comune non conceda il patriziato o non ne permetta la rinuncia: e non v'č dubbio, che nč l'una nč l'altra cosa poteva succedere legalmente, prima dei tempi dei re, senza una deliberazione delle curie.
La pena capitale colpisce inesorabilmente il condannato dopo che il re o il suo vicario hanno pronunciato legalmente la sentenza; perchč il re puņ soltanto giudicare, ma non puņ dispensare dagli effetti del giudizio, a meno che il cittadino condannato a morte non invochi la grazia del comune ed il giudice non gli permetta il ricorso di grazia. Questo č il principio della provocazione, la quale perciņ non si accorda al reo convinto, ma non confesso, ma solo al confesso, che faccia valere delle circostanze attenuanti.
Nell'ordinario processo giuridico il trattato perpetuo conchiuso con uno stato limitrofo non puņ essere infranto, a meno che i cittadini non vi acconsentano. Per questo motivo i cittadini devono essere necessariamente consultati quando si vuol promuovere una guerra offensiva; non cosģ quando si tratta di una guerra difensiva, in cui l'altra parte contraente abbia infranto il trattato, e neppure per la conclusione della pace.
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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 327 |
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