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      Più limitata assai era la sovranità comunale rispetto ai diritti di proprietà, e a ciò che, con questi, era piuttosto in coincidenza che in necessaria connessione, ai diritti di famiglia. Uno dei principî più incontestabili e più singolari della primitiva costituzione romana era quello che autorizzava lo stato a imprigionare e condannare nel capo un cittadino, ma non gli concedeva di togliergli il figlio o le sostanze, e neppure di sottoporlo a particolari gravezze. Nessuna comunità, dentro la sua sfera giuridica, era più onnipotente della romana; ma nel tempo stesso in nessun'altra comunità l'integro cittadino viveva con più assoluta sicurezza sia accanto a' suoi concittadini, sia di fronte allo stato. Così reggevasi il comune romano, popolo libero e ubbidiente, lontano da ogni mistica aberrazione ieratica, in assoluta eguaglianza innanzi alla legge e nel diritto privato, conservando lo spiccato carattere della propria nazionalità, mentre apriva con magnanima fiducia le porte al commercio con l'estero, di che in breve daremo le prove. Questa costituzione non fu nè architettata a un tratto, nè copiata, sibbene crebbe nel popolo e col popolo romano. È facile comprendere ch'essa si informò alla più antica costituzione italica e greco-italica; ma una lunga e molteplice serie di esperimenti e svolgimenti politici s'interpone senza dubbio tra le istituzioni sociali, quali ci vengono descritte ne' poemi omerici e ne' ritratti tacitiani della Germania, e il più antico ordinamento della comunità romana.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327

   





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