Nelle acclamazioni rituali degli Elleni, nella percussione degli scudi delle adunanze tedesche ben si riscontra una manifestazione del diritto sovrano della società; ma v'è gran differenza fra questi simboli tumultuari e la ordinata e stabile competenza ed il regolare pronunciarsi dei convegni curiali del Lazio. E si ponga pure, se così piace, che i Romani pigliassero dai forestieri i ventiquattro littori, e molteplici usi, come certo imitarono dai Greci (e non già dagli Etruschi) il mantello purpureo ed il bastone eburneo, distintivo della somma podestà: rimarrà sempre fermo che a Roma, o almeno nel Lazio, appartiene in proprio la esplicazione del diritto pubblico romano. E che ciò sia vero, e che scarse e inconcludenti sieno state in questa materia le imitazioni di cose straniere, ce lo prova il fatto, che tutti i concetti giuridici sono espressi con parole di conio latino.
Questa è la costituzione, che fissò l'idea fondamentale dello stato romano per tutti i tempi avvenire; perchè, malgrado la mutevolezza e caducità delle forme, finchè vi fu un comune romano, rimase inconcusso il principio, che non si devono opporre ostacoli all'impero esecutivo del magistrato, che il senato è la suprema autorità dello stato, e che per ogni novazione o deviazione del diritto statuito occorre la sanzione del sovrano, cioè del comune popolare.
SESTO CAPITOLO
I NON-CITTADINI E LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE
1 Fusione del comune latino e del Quirinale. La storia italica, come quella di ogni nazione, è un grande sinoechismo.
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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 327 |
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