Era in sua facoltà di condannare anche alle vergate.
4 Diritto privato. In tutti gli altri casi, nei quali fosse leso solo l'individuo e non fosse turbata la pubblica pace, lo stato procede soltanto a richiesta dell'offeso, il quale sottomette la sua decisione (lex) al re (indi lege agere e i «giorni di parlare»). Il re invita ora l'avversario a comparire o, in caso di bisogno, lo costringe con la violenza a presentarsi innanzi a lui. Quando le due parti sono comparse e l'accusatore ha esposto le sue pretese che l'accusato rifiuta di soddisfare, allora il re può esaminare la questione personalmente o farla decidere in suo nome da un luogotenente.
La forma ordinaria dell'espiazione per un'offesa di questa specie era l'aggiustamento tra l'offensore e l'offeso; lo stato interveniva soltanto in via suppletoria se il ladro non soddisfacesse il derubato, il danneggiatore il danneggiato con un sufficiente indennizzo (poena), se ad alcuno fosse negato il suo avere, o non fosse soddisfatta la sua giusta richiesta.
Come e in quali casi il furto fosse espiabile, e che cosa il derubato fosse autorizzato a pretendere dal ladro, non si può con precisione stabilire. Dal ladro preso sul fatto però il danneggiato esigeva di più che da quello il quale veniva scoperto dopo il fatto, essendo da scontarsi anche l'esacerbazione più forte contro quello che contro questo. Se il furto non ammetteva risarcimento, o se il ladro non era in grado di pagare la multa chiesta dal danneggiato e approvata dal giudice, allora questi aggiudicava il ladro come schiavo al derubato.
| |
Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 327 |
|
|
|