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      La legge, per la quale colui che vendeva il patrimonio avito privandone i propri figli era d'autorità considerato come un pazzo e posto sotto tutela, deve risalire all'epoca in cui l'agro fu per la prima volta ripartito e quindi la conservazione del patrimonio privato aveva una maggior importanza per la repubblica. In questo modo le due tesi opposte dell'illimitata facoltà accordata al proprietario di disporre liberamente dei suoi beni e della conservazione dei beni di famiglia, furono, per quanto è possibile, riunite nel diritto romano.
      Ad eccezione delle immunità, indispensabili particolarmente per l'economia rurale, non si concedeva alcuna restrizione del diritto reale di proprietà. Legalmente impossibili erano anche l'enfiteusi e la rendita fondiaria reale. Invece della pignorazione, che non trova luogo nel diritto, serviva il trasferimento immediato della proprietà della cosa data in pegno al creditore, come se egli fosse stato un vero compratore. Il creditore però impegnava la sua fede (fiducia) di non vendere l'oggetto sino alla scadenza, e di restituirlo al debitore dopo che questi avesse eseguito il rimborso della somma prestatagli70.
      5 Contratti. I contratti conchiusi dallo stato con un cittadino per una qualsiasi somministrazione, e particolarmente l'obbligo dei garanti (praevides, praedes) che vi subentrano, sono validi senza ricorrere ad altra formalità. I contratti tra privati invece, non danno in massima alcun diritto di ricorrere all'assistenza della giustizia pubblica; la sola parola, tenuta, come si suole tra commercianti, in gran conto, e, occorrendo, il giuramento, fors'ancora il timore degli dei vindici dello spergiuro, proteggono il creditore.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327