Legalmente contenziose erano soltanto le promesse di matrimonio, per cui il padre era obbligato a pagare una multa e dare un risarcimento se si rifiutava di consegnare la promessa sposa, quindi il contratto di compra-vendita (mancipatio), e il prestito (nexum). Il contratto di compra-vendita era considerato conchiuso legalmente quando il venditore consegnava nelle mani del compratore la cosa comperata (mancipare) e nello stesso tempo il compratore pagava al venditore, in presenza di testimoni, il prezzo pattuito, ciò che avveniva col pesare la stabilita quantità di rame su una bilancia tenuta in bilico71 da un uomo imparziale, e ciò dopo che invece delle pecore e de' buoi, il rame era divenuto l'ordinaria misura del valore. Infine il venditore doveva garentire di essere il legittimo proprietario della cosa venduta, e oltre a ciò tanto il venditore quanto il compratore dovevano adempiere qualunque patto peculiare avessero stipulato; in caso contrario il venditore pagava una multa al compratore come se la cosa fosse stata da lui rubata. Ma il contratto può dar luogo a processo innanzi ai tribunali solo quando è perfezionato colla forma della consegna e del pagamento dalle parti; la compera a credito non dà e non toglie la proprietà e non dà diritto a querela. Nello stesso modo si pattuisce il prestito; il creditore pesa in presenza di testimoni al debitore la convenuta quantità di rame coll'obbligo (nexum) della restituzione. Il debitore oltre la restituzione del capitale deve pagare anche l'interesse, che nelle condizioni ordinarie ammontava al dieci per cento72.
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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 327 |
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