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      Con la stessa formalità si faceva a suo tempo anche la restituzione del prestito. Se un debitore non adempiva i suoi obblighi presso lo stato esso era senz'altro venduto con tutto ciò che possedeva; a far constare il debito bastava che lo chiedesse lo stato.
      6 Processo privato. Se un cittadino privato portava invece querela davanti al re per la violenza usatagli nella proprietà (vindiciae) o se non gli veniva restituito il prestito, si trattava prima di tutto di accertare se fossero necessarie le prove per stabilire il fatto, oppure se il fatto fosse già per se stesso incontestabile: il che non si ammetteva mai per sola presunzione nei processi di proprietà, mentre invece nei processi riguardanti un prestito, l'accertamento del fatto era facile ad ottenersi col mezzo dei testimoni conforme le norme giuridiche.
      Si stabiliva la consistenza del fatto per mezzo di una scommessa, in cui ogni parte faceva un deposito (sacramentum) per il caso di soccombenza.
      In affari che importassero il valore di oltre dieci buoi il deposito era di cinque buoi, in affari di minore importanza era di cinque pecore.
      Il giudice decideva poi chi dei due avesse guadagnata la scommessa, ed il deposito delle parti soccombenti era devoluto ai sacerdoti e serviva pei pubblici sacrifici. Colui che aveva avuto torto ed aveva lasciato trascorrere trenta giorni senza soddisfare l'avversario, e colui che fin dal principio era obbligato al pagamento, quindi di solito il debitore, se non aveva testimoni della fatta restituzione, soggiaceva al mandato d'arresto mediante presura (manus iniectio); e il creditore lo acciuffava ovunque lo trovasse e lo trascinava dinanzi al tribunale unicamente per obbligarlo a soddisfare il debito riconosciuto.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327