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      L'arrestato non poteva difendersi da sè; un terzo poteva bensì venire in sua difesa e dichiarare questo atto di violenza come illegale (vindex) e allora la procedura veniva sospesa; ma questa interferenza rendeva personalmente responsabile chi s'era intromesso, per cui si esigeva che, per individui domiciliati, soltanto altri domiciliati potessero introdursi come vindici. Se non seguiva il pagamento e non si presentava alcun garante, il re aggiudicava il debitore al creditore in modo che questi lo poteva condurre seco e tenerlo come uno schiavo. Se dopo ciò erano passati altri sessanta giorni, e il debitore entro questo spazio di tempo era stato esposto al mercato tre volte e offerto all'incanto per vedere se qualcuno se ne muovesse a pietà, senza che simile tentativo avesse avuto alcun successo, allora i creditori avevano il diritto di uccidere il debitore e di dividere tra loro il suo corpo, o anche di venderlo come schiavo fuori del paese insieme con i suoi figli e con i suoi averi, od anche di tenerlo presso di loro come schiavo, giacchè in conformità del diritto romano egli non poteva divenire vero schiavo finchè si trovava nel territorio del comune.
      Così la proprietà e gli averi del cittadino romano erano difesi contro i ladri e i danneggiatori, contro gli ingiusti detentori e i debitori insolvibili, con inesorabile severità, pari a quella con la quale era perseguitato il possessore illegale e il debitore insolvente.
      7 Tutela. Diritto ereditario. Con le stesse norme erano garantiti gli averi delle persone inabili a portar armi e quindi incapaci della difesa dei propri beni e cioè dei minori e dei mentecatti, e soprattutto il patrimonio delle donne, alla custodia del quale si designavano i più prossimi eredi.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327