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      Dopo la morte del proprietario i beni toccavano agli eredi naturali; e tutti coloro che avevano egual diritto, comprese le donne, se li dividevano in parti eguali, e la vedova concorreva con i figli per una delle parti dell'eredità. L'assemblea popolare soltanto poteva dispensare dalla legale successione, sentito però il parere dei sacerdoti rispetto agli obblighi sacri di cui fosse gravata la sostanza; ma simili dispense pare che fossero fino dal principio assai frequenti, e quando mancavano, si poteva in qualche modo supplirvi trasmettendo, in forza dell'assoluto diritto che ciaschedun individuo aveva di disporre dei suoi beni durante la sua vita, tutto il patrimonio ad un amico, il quale dopo la morte del disponente lo dividesse secondo la volontà del defunto.
      8 Emancipazione. Nel più antico diritto la manomissione non era conosciuta. Il proprietario poteva bensì astenersi dall'esercitare il suo diritto di proprietà, ma non poteva far cittadino e nemmeno cliente il suo schiavo, poichè il vincolo della clientela contemplava la possibilità della reciproca disobbligazione tra patrono e cliente, ma nessuna possibilità tra il padrone e lo schiavo. La manomissione può quindi essere stata da principio soltanto un fatto e non un diritto, nè deve aver mai privato il padrone della facoltà di trattare di nuovo a suo piacere il liberto come schiavo. Se ne faceva però un'eccezione nei casi in cui il padrone avesse dichiarato non solo allo schiavo, ma anche pubblicamente, di lasciarlo in possesso della libertà.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327