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      Non esisteva un'apposita forma legale per simile obbligazione del padrone e questa è la miglior prova che da principio non può esser esistita la manomissione; ma si usavano i vari mezzi che il diritto offriva: il testamento, il processo, il censimento.
      Se il padrone nell'atto della sua ultima volontà aveva concesso l'emancipazione al suo schiavo davanti all'assemblea popolare, o se aveva concesso allo schiavo di chiedergli la libertà innanzi al tribunale, o farsi inscrivere nella lista dei censiti, allora l'emancipato non era considerato ancora come cittadino, ma già come libero in faccia al suo primo padrone ed ai suoi eredi, e compariva di conseguenza da principio come cliente, poscia come plebeo. Maggiori difficoltà dell'emancipazione del servo incontrava quella del figlio, poichè se la condizione del padrone rispetto al servo è accidentale e può quindi sciogliersi a volontà, il padre non può mai cessare d'esser padre. Perciò, più tardi, il figlio per sottrarsi al naturale vincolo della paterna autorità doveva entrar prima in servitù presso altri, per essere poscia da questi liberato; ma nel periodo di tempo di cui ora parliamo non vi può essere stata ancora un'emancipazione.
      9 Clienti e stranieri. Questo diritto reggeva in Roma cittadini e clienti, fra i quali, da quanto ci consta, esisteva, sino dai primi tempi, la più completa uguaglianza nel diritto privato. Lo straniero invece, che non fosse legato ad alcun patrono romano, e che perciò non partecipasse alla protezione accordata ai clienti, non aveva nessun diritto, nè i suoi beni erano garantiti.


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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 327

   





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