Tutto ciò che il cittadino romano gli toglieva, era considerato di buon acquisto, come si raccoglie sulla sabbia del lido una conchiglia non appartenente ad alcuno. Solo il campo posto oltre i confini romani, può ben essere acquistato dal cittadino romano in via di fatto, ma non può essere considerato come sua proprietà giuridica, poichè il solo comune ha diritto di allargare i confini del proprio territorio. Diversamente avviene in guerra: ciò che il soldato acquista combattendo sotto le insegne, sia cosa mobile od immobile, non lo procaccia a sè, ma allo stato. Deroghe a queste regole generali per assicurare ai membri di comunità straniere certi diritti in Roma si fanno per mezzo di trattati pubblici. Importante, sotto questo aspetto, è la lega perpetua tra Roma e il Lazio, con la quale si statuì che avessero forza di legge tutti i trattati conchiusi tra Romani e Latini, e nello stesso tempo pei Latini fu ordinata una più spiccia procedura civile innanzi ai giurati «rivendicatori» (reciperatores)73, i quali, contro la romana consuetudine di affidare la decisione ad un giudice unico, deliberavano sempre collegialmente e sedevano in numero dispari, e però possono considerarsi come un tribunale di commercio composto di giudici delle due nazioni con un presidente. Essi rendono le sentenze sul luogo del conchiuso contratto, e devono aver terminato il processo al più tardi in dieci giorni.
Le forme osservate dai Romani e dai Latini nelle loro relazioni erano naturalmente quelle stesse forme generali che reggevano i rapporti tra i patrizi e i plebei, poichè l'emancipazione ed il nexus, in origine, non erano atti formali, ma espressioni significative dei concetti giuridici, i quali perciò dovevano aver corso ovunque si estendeva la lingua latina.
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Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 327 |
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