La libera divisibilità della proprietà rimase legalmente illimitata. Per quanto fosse desiderabile che i coeredi durassero proprietari della sostanza avita indivisa, l'antico diritto provvedeva a mantenere in ogni tempo aperto ad ogni interessato il legale scioglimento della comunanza. Ottima cosa se i fratelli coabitano insieme pacificamente, ma costringerveli è cosa estranea allo spirito liberale del diritto romano.
La costituzione serviana insegna, che fino dai tempi dei re a Roma non si mancava di braccianti nè di proprietari di orti, i quali invece dell'aratro si servivano della vanga.
Ad impedire il soverchio sminuzzamento del suolo non si cercò altro rimedio fuorchè la consuetudine e il buon senso della popolazione; sul quale non si fece invano assegnamento, poichè il costume generale romano d'indicare i poderi con nomi individuali permanenti, prova che essi sono per lo più rimasti uniti. La repubblica non pigliava in ciò alcuna diretta ingerenza legislativa, ma fondava colonie, e con questo mezzo dava origine alla instituzione di nuovi numerosi stabilimenti rurali, e trasformava in proprietari moltissimi braccianti.
6 Proprietari di fondi. È di gran lunga più difficile riconoscere le condizioni dei maggiori latifondi. La posizione accordata ai cavalieri dalla costituzione serviana prova, senza alcun dubbio, che tali tenute sussistevano in ragguardevole estensione, e lo si chiarisce poi anche facilmente sia dalla divisione del territorio delle famiglie – la quale, considerata la necessaria disparità numerica delle teste dei partecipanti nelle singole famiglie, doveva necessariamente dar vita ad uno stato di possidenti maggiori – sia per la quantità di capitali mercantili che affluivano a Roma.
| |
Storia di Roma
1. Dalla preistoria alla cacciata dei re da Roma
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 327 |
|
|
Roma Roma
|