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      4. Potere consolare. Se noi siamo all'oscuro circa le storiche coincidenze di questo importante avvenimento, possiamo per buona sorte sapere più chiaramente in che consistesse la riforma della costituzione. Il potere regio non fu affatto abolito, e ne abbiamo una prova nel fatto, che durante la vacanza, tanto prima che dopo la riforma, si procedeva alla nomina di un «interrè»; in luogo d'un re nominato a vita, ve n'erano due annuali, che si chiamavano generali (praetores) o giudici (iudices) od anche soltanto colleghi (consules)(2). Il principio della collegialità, che più tardi diede il nome definitivo e più comune ai due re annuali, ci si presenta qui con una forma tutta sua propria ed originale. Il supremo potere non era deferito ad entrambi i consoli insieme, ma ciascuno lo esercitava per proprio conto così pienamente, come se l'avesse tenuto ad esercitare il re, e sebbene da principio le competenze fossero divise e un console assumesse il comando dell'esercito e l'altro l'amministrazione della giustizia, tale divisione non era in nessun modo obbligatoria avendo ciascuno la facoltà d'ingerirsi legalmente in ogni tempo nelle attribuzioni dell'altro; in caso di conflitto si ricorreva ad un turno misurato a mesi od a giorni.
      Solo là dove il supremo potere si opponeva al supremo potere e l'un collega proibiva ciò che l'altro comandava, le sentenze consolari si neutralizzavano.
      Questa istituzione dei due supremi magistrati, in cui o si raddoppian le forze o nel conflitto si eliminano - istituzione caratteristica e tutta propria dei Romani o meglio dei Latini, che nella sua idea originale si è realizzata nella repubblica romana, e di cui invano si cercherebbe un riscontro in un altro grande stato - nacque manifestamente dagli sforzi per mantenere il regio potere nella sua piena e legale integrità e non per dividere la dignità reale e trasferirla da un individuo ad un collegio, ma si studiò unicamente di raddoppiarla e così, ove occorresse, lasciare che si eliminasse da sè. Lo stesso avvenne relativamente alla durata, per la quale del resto costituiva un freno legale l'antico interregno di cinque giorni.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376

   





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