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      Sono questi rappresentanti i due giudici non stabili per i reati di ribellione e alto tradimento (duoviri perduellionis) ed i due stabili questori per i giudizi di parricidio (quaestores parricidii).
      Probabilmente qualche cosa di simile accadeva già durante la monarchia, quando il re si faceva rappresentare in tali processi; ma la stabilità di quest'ultima istituzione e il principio di collegialità espresse in entrambe, appartengono alla repubblica. L'istituzione dei questori è pure salita a grande importanza quando, per la prima volta, presso i due magistrati stabili superiori, apparvero due assistenti, nominati ciascuno da ogni magistrato superiore nell'entrare in carica, e quindi uscenti con lui, la cui posizione quindi era ordinata, come la stessa magistratura superiore, secondo i principî della stabilità, della collegialità e dell'annualità.
      Questa non è ancora la bassa magistratura, almeno nel senso che la repubblica annette alla condizione di questi magistrati, in quanto i commissari non risultano dalla elezione del comune, ma è il punto di partenza dell'istituzione della magistratura inferiore, che più tardi si sviluppò così variamente.
      Nello stesso modo le decisioni nei processi civili furono sottratte al magistrato superiore, in quanto che il diritto del re di trasmettere un singolo processo al giudizio di un luogotenente, venne trasformato nel dovere del console di delegare la decisione della sentenza, dopo che era stata stabilita la legittimazione delle parti e l'oggetto dell'accusa, ad un privato scelto da lui.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376