L'ordinamento delle curie venne in qualche modo sradicato in quanto che esso si fondava sull'ordinamento gentilizio, e questo non si trovava che nell'antica borghesia. Accettando i plebei nelle curie, si permise loro naturalmente di diritto, ciò che avevano già prima posseduto di fatto, cioè di costituirsi in famiglie e stirpi, ma la tradizione stabilisce, ed è del resto assai facile a comprendersi, che solo una parte dei plebei progredì fino alla costituzione gentilizia, e che quindi la nuova assemblea delle curie, in contraddizione colla sua natura originaria, contava numerosi membri che non appartenevano ad alcuna stirpe.
Tutti i diritti politici, tanto la decisione sull'appello in via di grazia nella procedura criminale, ciò che in sostanza era un processo politico, quanto l'elezione dei magistrati e l'adozione o la reiezione delle leggi, furono demandati all'adunanza dei chiamati alle armi o le furono attribuiti come nuovo acquisto, così che colla partecipazione agli oneri comuni le centurie acquistarono anche i diritti comuni. Le scarse concessioni della costituzione serviana, tra le quali era principalissima il diritto consentito all'esercito di dare il suo voto adesivo nel caso d'una guerra offensiva, ottennero a questo modo un sì ampio svolgimento, che le curie furono per sempre ed intieramente eclissate dall'assemblea delle centurie e che prevalse la consuetudine di considerare quell'assemblea come la maestà del popolo sovrano. Anche in quest'assemblea non v'erano discussioni se non nel caso che il magistrato o parlasse egli stesso spontaneamente o invitasse altri a parlare; ben inteso che nelle cause d'appello si dovevano sentire ambedue le parti, ma la maggioranza pura e semplice delle centurie decideva.
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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 376 |
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