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      L'autorità tribunizia nulla poteva contro l'imperio (imperium) militare, contro il potere assoluto del dittatore e quello dei consoli fuori della città; ma esso era indipendente rispetto al potere ordinario civile, a quel potere cioè, che i consoli esercitavano in città, senza che per questo potesse dirsi avvenuta una divisione di poteri. Ma i tribuni ottennero il diritto di annullare, mediante protesta, qualsiasi ordine emesso da un magistrato contro il cittadino che da quell'ordine si ritenesse leso nei propri diritti, e fu loro accordata la facoltà di pronunciare essi stessi illimitatamente sentenze in materia criminale e di difenderle poscia al cospetto dell'adunanza del popolo, qualora fosse stato interposto l'appello. Vale a dire appunto il diritto di intercessione, o il cosidetto veto tribunizio. A questa facoltà ben presto se ne aggiunse un'altra, quella di parlare al popolo su qual si fosse argomento e di ottenerne delle deliberazioni.
      7. Intercessione. Il potere dei tribuni comprendeva prima di tutto il diritto di arrestare a loro volontà l'andamento dell'amministrazione e l'esecuzione delle sentenze, la facoltà di intervenire affinchè il coscritto si sottraesse impunemente alla leva, d'impedire o di far cessare l'arresto del debitore condannato, l'arresto durante l'istruttoria ed altre simili prerogative.
      Affinchè quest'assistenza legale non fosse resa vana per l'assenza dei difensori della plebe, fu stabilito che il tribuno non passasse mai la notte fuori di città e che tenesse aperta la porta della sua casa giorno e notte.


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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma
1938 pagine 376

   





Intercessione