Con questo si ottenne evidentemente che nessuno potesse impedire al tribuno di mettere ai voti anche proposte che non riguardassero la sola conferma dei suoi giudizi. Questi «placiti della moltitudine» (plebiscita) non erano, a dir vero, validi plebisciti, ma da principio erano non molto meglio delle deliberazioni delle nostre assemblee popolari; ma siccome la differenza tra comizi centuriati e tributi era più nella forma che nella sostanza, così la fazione plebea cominciò ad agitarsi perchè i plebisciti fossero riconosciuti come decisioni autonome della cittadinanza e ottennero che, ad esempio, venisse con questo mezzo approvata la legge icilia. I tribuni del popolo erano quindi istituiti affinchè servissero di scudo e di protezione ai privati, di guida e di direzione a tutti; essi erano investiti d'un illimitato potere giudiziario nella giurisdizione criminale affine di poter dar forza al loro comando; la loro persona era dichiarata intangibile (sacrosancti) avendo il popolo e ciascun cittadino individualmente fatto giuramento per sè e pe' suoi figli di difendere il tribuno, e colui che gli metteva le mani addosso non era soltanto considerato come incorso nella vendetta degli dei, ma dichiarato fuori legge e bandito dalla società umana.
9. Relazioni del tribuno col console. I tribuni del popolo (tribuni plebes) sorsero dai tribuni di guerra e trassero da questi il loro nome, ma in linea di diritto non hanno nulla da fare con essi; anzi in quanto al potere, i consoli ed i tribuni del popolo sono eguali.
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Storia di Roma
2. Dall'abolizione dei re di Roma sino all'unione dell'Italia
di Theodor Mommsen
Stampa Aequa Roma 1938
pagine 376 |
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Relazioni
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